Superbonus 110%, in arrivo la supercircolare con tutte le disposizioni emanate
L’Agenzia delle Entrate pubblicherà a breve una nuova circolare esaustiva in materia di Superbonus 110%. Lo ha annunciato il direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, in video-audizione alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria. Nel corso dell’audizione, il direttore ha risposto a una serie di domande. Ecco una sintesi di alcuni degli argomenti affrontati.
Superbonus anche per unità immobiliari bifamiliari o plurifamiliari?
Alla domanda se il Superbonus non si possa estendere in via interpretativa ai detentori di tutte le unità immobiliari di edificio bifamiliare o plurifamiliare, il direttore ha risposto negativamente. Dato che la scelta del Legislatore di richiamare espressamente, tra i beneficiari del Superbonus, i “condomìni” non ha consentito di estendere a tale agevolazione la prassi consolidata, finora adottata in materia di Ecobonus, di Sismabonus, nonché di detrazioni spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Il direttore ha anche precisato che, per la costituzione del condominio risulta irrilevante la mera detenzione degli immobili costituenti un edificio. Essendo, invece, necessario avere riguardo alla proprietà degli stessi. Ciò comporta in sostanza che:
- se l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o in comodato tutte o alcune delle predette unità immobiliari a più soggetti (detentori), non si costituisce un condominio. E di conseguenza non è possibile fruire del Superbonus;
- se le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono concesse in locazione o in comodato ad un unico soggetto (detentore), restando ferma la costituzione del condominio, è possibile fruire del Superbonus.
Superbonus e Sismabonus acquisti per lavori oltre il termine?
Alla domanda se il beneficio sull’acquisto dell’unità immobiliare spetti, per gli acconti pagati nella finestra temporale agevolata, anche quando i lavori si trascinano oltre il termine ultimo della finestra medesima (attualmente il 31 dicembre 2021, sia ai fini del Sismabonus che ai fini del Superbonus), il direttore ha risposto che è necessario che i requisiti per ottenere l’agevolazione sussistano nel periodo di vigenza della norma.
Conseguentemente, fermo restando il principio di cassa, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.
Gli acquirenti delle case cd. “antisismiche” potranno, altresì, fruire della prevista detrazione per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020. In quanto l’agevolazione a tale data è vigente, a condizione tuttavia che il preliminare di acquisto sia registrato. E che il rogito sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.
Superbonus per il cappotto termico interno in edifici vincolati?
Se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’Ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico. Nell’ambito dei predetti interventi si ritiene che, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa, possa rientrare anche “l’installazione del cappotto termico interno”.
È necessario che si certifichi il miglioramento minimo di due classi energetiche o, per gli edifici che si trovano già nella penultima classe, l’ottenimento della classe energetica più alta.
Come funziona il “concorso in violazione”?
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, si provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa. Maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e della sanzione per omesso o tardivo versamento.
Nel caso di concorso nella violazione, il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono solidalmente (con il beneficiario della detrazione):
- della sanzione;
- della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi.
Per la configurabilità del concorso di persone valgono i criteri generali in materia sanzionatoria. Per cui è richiesto l’accertamento del “contributo” di ciascun concorrente alla realizzazione della violazione. Cioè la concreta capacità di favorire la violazione stessa.
Rispondi